Il patto di Varsavia (1955)

Il patto di Varsavia, formalmente intitolato il trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza, è stato significativo Alleanza della guerra fredda. Fu firmato da otto nazioni del blocco sovietico (Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania dell'Est, Ungheria, Polonia, Romania e Unione Sovietica) il 14 maggio 1955. La formazione del Patto di Varsavia fu innescata dall'ammissione della Germania Ovest alla NATO pochi giorni prima :

Le parti contraenti, ribadendo il loro desiderio di istituire un sistema di sicurezza collettiva europea basato sulla partecipazione di tutti gli Stati europei, indipendentemente dai loro sistemi sociali e politici, che consentirebbe di unire i loro sforzi per salvaguardare la pace dell'Europa;

Consapevoli, allo stesso tempo, della situazione creata in Europa dalla ratifica degli accordi di Parigi, che prevedono la formazione di un nuovo allineamento militare sotto forma di "Unione dell'Europa occidentale", con la partecipazione di una Germania occidentale rimilitarizzata e integrazione di questi ultimi nel blocco nord-atlantico, che ha aumentato il pericolo di un'altra guerra e costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati pacifici;

Persuaso che, in tali circostanze, i pacifici Stati europei devono adottare le misure necessarie per salvaguardare la loro sicurezza e nell'interesse di preservare la pace in Europa; guidato dagli oggetti e dai principi della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di promuovere e sviluppare ulteriormente l'amicizia, la cooperazione e l'assistenza reciproca in conformità con i principi di rispetto per l'indipendenza e la sovranità degli Stati e di non interferenza nei loro affari interni, hanno deciso di concludere il presente Trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca ...

Articolo uno

Le Parti contraenti si impegnano, in conformità con la Carta dell'organizzazione delle Nazioni Unite, ad astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza e a risolvere le loro controversie internazionali pacificamente e in modo tale da non compromettere la pace e la sicurezza internazionali.

Articolo due

Le parti contraenti si dichiarano pronte a partecipare a uno spirito di sincera cooperazione in tutte le azioni internazionali volte a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali e dedicheranno pienamente le loro energie al raggiungimento di questo scopo. [Essi] si adopereranno inoltre per l'adozione, in accordo con altri Stati che potrebbero desiderare di cooperare in questo, di misure efficaci per la riduzione universale degli armamenti e il divieto di atomo, idrogeno e altre armi di distruzione di massa.

Articolo Tre

Le parti contraenti si consultano reciprocamente su tutte le questioni internazionali importanti che incidono sui loro interessi comuni, guidate dal desiderio di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali. Si consultano immediatamente a vicenda ogniqualvolta, a giudizio di una di esse, si sia verificata una minaccia di attacco armato contro una o più parti del trattato, al fine di garantire la difesa comune e il mantenimento della pace e della sicurezza.

Articolo quattro

In caso di attacco armato in Europa contro una o più Parti del Trattato da parte di qualsiasi Stato o gruppo di Stati, ciascuna delle Parti del Trattato, nell'esercizio del proprio diritto all'autodifesa individuale o collettiva in conformità con L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite dovrà immediatamente, individualmente o in accordo con altre Parti del Trattato, venire in aiuto dello Stato o degli Stati attaccati, con tutti i mezzi che riterrà necessari, compresa la forza armata. Le Parti del Trattato si consultano immediatamente in merito alle misure necessarie che devono essere adottate congiuntamente per ripristinare e mantenere la pace e la sicurezza internazionali ...

Articolo cinque

Le parti contraenti hanno convenuto di stabilire un comando congiunto delle forze armate che, previo accordo tra le parti, saranno assegnati al comando, che funzionerà sulla base di principi stabiliti congiuntamente. Adottano inoltre altre misure concordate necessarie per rafforzare il loro potere difensivo, al fine di proteggere i lavori pacifici dei loro popoli, garantire l'inviolabilità delle loro frontiere e territori e fornire difesa contro possibili aggressioni.

Articolo Sei

Ai fini delle consultazioni tra le Parti previste dal presente Trattato, ed anche allo scopo di esaminare le questioni che possono sorgere nel funzionamento del Trattato, sarà istituito un Comitato politico consultivo, in cui ciascuna delle Parti al Il trattato sarà rappresentato da un membro del suo governo o da un altro rappresentante specificamente designato ...

Articolo sette

Le Parti contraenti si impegnano a non partecipare a coalizioni o alleanze e a non concludere accordi i cui oggetti siano in conflitto con gli oggetti del presente Trattato. Le parti contraenti dichiarano che i loro impegni ai sensi dei trattati internazionali esistenti non sono in conflitto con le disposizioni del presente trattato.

Articolo otto

Le parti contraenti dichiarano che agiranno in uno spirito di amicizia e cooperazione al fine di sviluppare e promuovere ulteriormente i rapporti economici e culturali tra loro, aderendo ciascuno al principio del rispetto dell'indipendenza e della sovranità degli altri e della non interferenza nei loro affari interni.

Articolo Nove

Il presente Trattato è aperto all'adesione di altri Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali e politici, che esprimono la loro disponibilità con la partecipazione al presente Trattato ad aiutare a unire gli sforzi degli Stati pacifici per salvaguardare la pace e la sicurezza dei popoli ...

Fatto a Varsavia il maggio 14th 1955.