Samuel Adams sui diritti dei coloni (1772)

Un estratto di I diritti dei coloni, scritto e pubblicato da Samuel Adams in 1772.

"Tra i diritti naturali dei coloni ci sono questi:

Innanzitutto il diritto alla vita. In secondo luogo, alla libertà. In terzo luogo, alla proprietà; insieme al diritto di sostenerli e difenderli nel miglior modo possibile. Si tratta di rami evidenti, piuttosto che di deduzioni, del dovere di autoconservazione, comunemente chiamato la prima legge di natura.

Quando gli uomini entrano nella società, è per consenso volontario; e hanno il diritto di chiedere e insistere sull'esecuzione di tali condizioni e limitazioni precedenti come forma di un patto originale equo. Ogni diritto naturale non espressamente rinunciato o, dalla natura di un patto sociale, necessariamente ceduto, rimane.

La libertà naturale dell'uomo, entrando nella società, viene ridotta o limitata solo nella misura necessaria al grande fine della società, al miglior bene dell'insieme. Ora, quale libertà può esserci quando la proprietà viene tolta senza consenso?

Si può dire con un tono di verità e di giustizia che questo continente di 3,000 miglia di lunghezza e di una larghezza ancora inesplorata, nel quale però si suppone che vi siano cinque milioni di persone, abbia meno voce, meno voto? o influenza nel Parlamento britannico? Hanno tutti insieme più peso o potere per riportare in quella Camera dei Comuni un singolo membro che non ha inavvertitamente, ma deliberatamente, assunto il potere di disporre delle proprie vite, libertà e proprietà, piuttosto che scegliere un imperatore della Cina?