Trattato di non proliferazione nucleare (1968)

Il trattato di non proliferazione delle armi nucleari è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica il 1st 1968 di luglio, all'inizio del periodo di Distensione. Fu ratificato dal Congresso degli Stati Uniti l'anno successivo e passò in legge a marzo 1970. Il trattato cerca di scoraggiare l'ulteriore sviluppo e condivisione della tecnologia delle armi nucleari, consentendo nel contempo l'uso dell'energia nucleare a scopi pacifici, come fornire energia:

“Considerando la devastazione che sarebbe stata inflitta a tutta l'umanità da una guerra nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per scongiurare il pericolo di una tale guerra e di adottare misure per salvaguardare la sicurezza dei popoli ...

Articolo I. Ciascuno Stato Parte contraente del Trattato si impegna a non trasferire ad alcun destinatario armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo di tali armi o dispositivi esplosivi direttamente o indirettamente; e non in alcun modo per aiutare, incoraggiare o indurre qualsiasi Stato di armi non nucleari a fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari o controllare tali armi o dispositivi esplosivi.

Articolo II. Ciascuno Stato Parte non trattato con armi nucleari si impegna a non ricevere il trasferimento da alcun cedente di alcun genere di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari o di controllo su tali armi o dispositivi esplosivi direttamente o indirettamente; non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari; e non cercare o ricevere assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari.

Articolo III. Ciascuno Stato Parte al Trattato non dotato di armi nucleari si impegna ad accettare le garanzie, come stabilito in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica in conformità con lo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e il sistema di salvaguardia dell'Agenzia, al fine esclusivo di verificare l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente Trattato, al fine di prevenire il dirottamento dell'energia nucleare da usi pacifici ad armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari ...

Articolo IV. Nulla nel presente Trattato dovrà essere interpretato come pregiudizio al diritto inalienabile di tutte le Parti del Trattato di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni e in conformità con gli articoli I e II del presente Trattato ...

Articolo V. Ciascuna parte del Trattato si impegna ad adottare misure appropriate per garantire che, in conformità con il presente Trattato, sotto un'appropriata osservazione internazionale e attraverso appropriate procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica di esplosioni nucleari siano messi a disposizione degli Stati non dotati di armi nucleari. Parte al Trattato su base non discriminatoria e che l'addebito a tali Parti per gli ordigni esplosivi utilizzati sarà il più basso possibile ed escluderà qualsiasi addebito per ricerca e sviluppo ...

Articolo VI. Ciascuna delle Parti del Trattato si impegna a proseguire i negoziati in buona fede su misure efficaci relative alla cessazione anticipata della corsa agli armamenti nucleari e al disarmo nucleare, nonché su un Trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

Articolo VII. Nulla in questo Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati di concludere trattati regionali al fine di assicurare la totale assenza di armi nucleari nei rispettivi territori ... "