Modifiche alla Costituzione della Repubblica d'Irlanda (1999)

La Costituzione della Repubblica d'Irlanda è stata redatta e approvata in 1937. Gli articoli due e tre di questa Costituzione affermavano una rivendicazione territoriale su tutta l'isola, comprese le sei contee dell'Irlanda del Nord. Questi articoli si sono dimostrati controversi con gli Unionisti dell'Ulster:

"Articolo due

Il territorio nazionale è costituito dall'intera isola d'Irlanda, dalle sue isole e dai mari territoriali.

Articolo Tre

In attesa della reintegrazione del territorio nazionale, e fatto salvo il diritto del parlamento e del governo stabilito da questa costituzione di esercitare la giurisdizione sull'intero territorio, le leggi emanate dal parlamento avranno l'area e l'estensione di applicazione simili a quelle del leggi del Saorstát Éireann [lo Stato libero irlandese] e simili effetti extraterritoriali. "

Sulla scia del Accordo Venerdì Santo , il Bertie Ahernil governo di coalizione a slitta si è mosso per modificare entrambi gli articoli. Un emendamento è stato approvato dal popolo irlandese in un referendum 1998 di maggio e promulgato dal governo nel dicembre 1999:

"Articolo due

È il diritto e il diritto di nascita di ogni persona nata nell'isola d'Irlanda, che comprende le sue isole e i suoi mari, far parte della nazione irlandese. Questo è anche il diritto di tutte le persone altrimenti qualificate ai sensi della legge ad essere cittadini dell'Irlanda. Inoltre, la nazione irlandese nutre la sua speciale affinità con le persone di origini irlandesi che vivono all'estero che condividono la sua identità culturale e il suo patrimonio.

Articolo Tre

È ferma volontà della nazione irlandese, in armonia e amicizia, unire tutte le persone che condividono il territorio dell'isola d'Irlanda, in tutta la diversità delle loro identità e tradizioni, riconoscendo che un'Irlanda unita sarà realizzata solo con mezzi pacifici con il consenso della maggioranza della popolazione, espressa democraticamente, in entrambe le giurisdizioni dell'isola. Fino ad allora, le leggi emanate dal Parlamento stabilite da questa Costituzione avranno la stessa area ed estensione di applicazione delle leggi emanate dal Parlamento che esistevano immediatamente prima dell'entrata in vigore di questa Costituzione.

Le istituzioni con poteri esecutivi e funzioni condivise tra tali giurisdizioni possono essere istituite dalle rispettive autorità responsabili per scopi dichiarati e possono esercitare poteri e funzioni in relazione a tutta o parte dell'isola ".