La legge per il ripristino della funzione pubblica (1933)

I Legge per il ripristino della funzione pubblica fu approvato dai nazisti Reichstag nell'aprile 1933. Ha apportato cambiamenti radicali alla burocrazia, incluso il pensionamento obbligatorio dei dipendenti pubblici non ariani:

Sezione uno

1. Per ripristinare un servizio civile professionale nazionale e semplificare l'amministrazione, i dipendenti pubblici possono essere licenziati dalla carica in conformità con i regolamenti seguenti, anche se non vi sarebbero motivi per tale azione ai sensi della Legge prevalente.

2. Ai fini della presente legge, devono essere considerati dipendenti pubblici: funzionari diretti e indiretti del Reich, funzionari diretti e indiretti dei Laender, funzionari dei consigli locali e delle Federazioni dei consigli locali, funzionari delle società pubbliche a partire da istituzioni e imprese di status equivalente ... Le disposizioni si applicheranno anche ai funzionari delle organizzazioni di previdenza sociale con statuto di dipendenti pubblici ...

Sezione due

1. I dipendenti pubblici che sono entrati in servizio dal novembre 9th 1918, senza possedere il background educativo richiesto o consueto o altre qualifiche devono essere licenziati dal servizio. I loro salari precedenti continueranno a essere pagati per un periodo di tre mesi dopo il loro licenziamento.

2. Non avranno diritto a pensioni temporanee, pensioni integrali o prestazioni ai superstiti, né a conservare la designazione di grado o titoli, né a indossare uniformi o emblemi ...

Sezione Tre

1. I dipendenti pubblici che non sono di origine ariana devono essere ritirati; se sono funzionari onorari, devono essere esclusi dal loro status ufficiale.

2. La Sezione Uno non si applica ai dipendenti pubblici in carica dall'agosto 1st 1914, che hanno combattuto al fronte per il Reich tedesco o i suoi alleati durante la guerra mondiale, o i cui padri o figli caddero nella guerra mondiale. Altre eccezioni possono essere autorizzate dal Ministro degli interni del Reich in coordinamento con il Ministro interessato o con le massime autorità in relazione ai dipendenti pubblici che lavorano all'estero.

Sezione quarta

I dipendenti pubblici le cui precedenti attività politiche non offrono alcuna garanzia che offriranno sempre il massimo sostegno allo Stato nazionale, possono essere licenziati dal servizio.