Il concordato nazista-cattolico (1933)

Estratti dal Concordato nazista-cattolico, un trattato firmato dai delegati di la Chiesa cattolica e il governo nazista a luglio 1933:

“Sua Santità Papa Pio XI, e il Presidente del Reich tedesco, mossi dal comune desiderio di consolidare e promuovere le relazioni amichevoli esistenti tra la Santa Sede e il Reich tedesco ... hanno deciso di concludere un solenne accordo ad integrazione dei concordati conclusi con singoli Stati tedeschi e garantendo anche agli altri Stati un trattamento fondamentalmente uniforme ...

Articolo 1

Il Reich tedesco garantisce la libertà della professione e la pratica pubblica della religione cattolica. Riconosce il diritto della Chiesa cattolica, nei limiti della legge che si applica a tutti, di regolare e amministrare i propri affari in modo indipendente e, nell'ambito delle sue competenze, di pubblicare leggi e ordinanze vincolanti per i suoi membri.

Articolo 3

Al fine di favorire buoni rapporti tra la Santa Sede e il Reich tedesco, un nunzio apostolico risiederà finora nella capitale del Reich tedesco e un ambasciatore del Reich tedesco presso la Santa Sede.

Articolo 4

Nei suoi rapporti e nella corrispondenza con i vescovi, il clero e altri membri della Chiesa cattolica in Germania, la Santa Sede gode di piena libertà. Lo stesso vale per i vescovi e gli altri funzionari diocesani nei loro rapporti con i fedeli in tutte le questioni attinenti al loro ufficio pastorale. Istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, gazzette diocesane ufficiali e altri atti riguardanti la guida spirituale dei fedeli emanati dalle autorità ecclesiastiche nell'ambito delle loro competenze possono essere pubblicati senza impedimenti ...

Articolo 9

Il clero non può essere richiesto dalle autorità giudiziarie e da altre autorità di fornire informazioni su fatti che sono stati loro confidati nell'esercizio dei loro doveri pastorali e quindi sono soggetti all'obbligo pastorale di preservare il segreto ...

Articolo 14

1. Il clero cattolico che detiene un ufficio ecclesiastico in Germania o che esercita funzioni pastorali o educative deve:
a) essere cittadini tedeschi,
(b) aver ottenuto un diploma che gli autorizzi a studiare in un istituto superiore tedesco di apprendimento,
(c) aver terminato almeno 3 anni di studi filosofici e teologici presso un'università statale tedesca, un'istituzione accademica ecclesiastica tedesca o un'istituzione pontificia di istruzione superiore a Roma.

Articolo 15

Gli Ordini e le associazioni religiose non sono soggetti a particolari restrizioni da parte dello Stato, per quanto riguarda la loro fondazione, istituzione, numero e caratteristiche dei loro membri, la loro attività nel lavoro pastorale, nell'educazione, nel lavoro infermieristico e caritativo, in l'ordine dei loro affari e l'amministrazione dei loro beni ...

Articolo 25

Gli Ordini e le Congregazioni religiose hanno il diritto di istituire e condurre scuole private, nel quadro delle leggi e delle condizioni generali fissate dalla legge. Queste scuole private conferiscono gli stessi diritti delle scuole statali nella misura in cui soddisfano i requisiti in vigore per queste ultime rispetto al curriculum ... "